L’articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, numero 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha confermato senza modifiche l’istituto del cinque per mille anche per l’esercizio finanziario 2014 richiamando ai fini dell’applicabilità del contributo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.
La destinazione del cinque per mille può essere esercitato a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, oltre che alle associazioni di volontariato e non lucrative di utilità sociale, associazioni e fondazioni di promozione sociale, enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, comuni e associazioni sportive dilettantistiche.
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